Natura 2000 è il sistema organizzato (Rete) di aree (siti e zone) destinato alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell’Unione Europea e, in particolare, alla tutela degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali rari e minacciati.
La Rete Natura 2000 trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea 92/43 “Habitat” e si basa sull’individuazione di aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), destinate a diventare Zone Speciali di Conservazione (ZSC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per l’avifauna, previste dalla Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”.
L'articolo 6 della Direttiva “Habitat” stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedurali. In particolare, i paragrafi 3 e 4 dispongono misure preventive e procedure progressive, volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000.
La Valutazione di Incidenza rappresenta lo strumento individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.
In Regione Toscana sono individuati complessivamente 158 (pSIC, SIC, ZSC e ZPS) siti terrestri o marini (vedi elenco aggiornato) per una superficie complessiva di circa 774.468 ettari. In particolare i siti terrestri occupano una superficie di circa 327.000 ettari corrispondenti a circa il 14% dell'intero territorio regionale. Maggiori informazioni sulla Rete Natura 2000 Toscana sono disponibili al seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/rete-natura-2000-in-toscana-2
Sono inoltre istituite nel territorio della regione Toscana 47 Riserve Naturali Regionali i cui atti istitutivi e regolamenti sono consultabili al seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/riserve-naturali-regionali
L'articolo 52 della legge regionale 30/2015 subordina la realizzazione di interventi, impianti ed opere nelle aree comprese all'interno delle Riserve Naturali regionali al preventivo rilascio di nulla osta della struttura regionale competente. I successivi articoli 87 e 88 della legge regionale 30/2015 prevedono che i piani, programmi, progetti, interventi e attività che possano determinare incidenze significative su Siti della Rete Natura 2000 siano assoggettati alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA).
I piani e progetti che soddisfano i criteri di cui all’allegato A della DGR 13/2022 sono ritenuti non atti a determinare incidenze negative significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti Natura 2000 e pertanto sono sottoposti alle procedure semplificate di cui al medesimo allegato.
Il procedimento di Valutazione di Incidenza può essere condotto a livello di screening (livello I) o a livello di valutazione appropriata (livello II).
Lo screening è identificato come il livello I del percorso logico decisionale che caratterizza la VincA. In questa fase non è specificatamente prevista la redazione di uno studio di incidenza ma il proponente dovrà fornire una serie di informazioni da riportare nell’istanza, tra cui una esaustiva e dettagliata descrizione del piano o progetto e il rispetto delle pertinenti Condizioni d’Obbligo da attuare di cui all’allegato B della DGR 13/2022.
La valutazione appropriata prevede la redazione da parte del proponente di uno vero e proprio Studio di Incidenza Ambientale che è lo strumento di analisi volto ad individuare e a valutare gli effetti negativi anche potenziali sull’ambiente, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 interessato. I contenuti dello SIA sono definiti nell’allegato G al DPR 357/1997 e meglio esplicitati ed integrati nel presente documento scaricabile.
In esito ad una Valutazione di Incidenza negativa è possibile ricorrere al livello III della valutazione che si configura come una deroga e che può essere attivato solo a determinate condizioni che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto, e l’individuazione di idonee misure compensative da adottare.