La gestione del potenziale vitivinicolo comprende principalmente le attività volte alla realizzazione di nuove superfici vitate, la gestione delle autorizzazioni all’impianto e al reimpianto delle stesse, la rivendicazione annuale della produzione e tutte le altre operazioni necessarie a disciplinare il settore della produzione e dell’immissione sul mercato del vino.
A partire dall’1 gennaio 2016 l'impianto o il reimpianto di viti di uve da vino di varietà classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2 del Reg. 1308/2013, è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione conformemente alle disposizioni previste nella normativa di seguito richiamata.
Tutte le superfici vitate devono essere iscritte e aggiornate allo Schedario Viticolo Regione Toscana all’interno del s.i. di ARTEA.
L’iscrizione allo schedario è il requisito fondamentale per poter procedere all’aggiornamento del potenziale produttivo e per l’accesso, da parte delle aziende, agli interventi settoriali e alle misure di mercato previste dalla normativa di settore.
Di seguito le disposizioni normative regionali alla base del potenziale viticolo.
- Legge regionale n. 73 del 13 dicembre 2017 “Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo"
- Delibera Giunta Regionale n. 59 del 30 gennaio 2023: Modificazioni e integrazioni alla Deliberazione Giunta Regionale 5 febbario 2018 n. 103 “Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo”.
Per informazioni:
Dirigente responsabile Gennaro Giliberti
Referenti: Paola Faggi, Federico Bucci, Monica Panerai
e-mail: vitivinicolo@regione.toscana.it