L’operatore che intende avvalersi dell’indicazione Prodotto di montagna, entro 30 giorni dall'avvio della produzione, comunica alla Regione dove è situato l'allevamento o l'azienda di produzione o lo stabilimento di trasformazione e le ulteriori informazioni richieste dalla pertinente modulistica regionale.
Questa indicazione facoltativa di qualità è utilizzata in “autocontrollo”, ovvero gli operatori sono responsabili dell’utilizzazione in etichetta della indicazione Prodotto di Montagna senza l’obbligo di sottoporsi ai controlli degli Organismi di controllo terzi come previsti per le certificazioni biologico, DOP, IGP e STG.
L’operatore è responsabile della veridicità delle informazioni derivanti dall’uso dell’indicazione Prodotto di montagna ed ha l’obbligo di predispone la documentazione relativa alla rintracciabilità del prodotto in ogni fase, dalla produzione, alla trasformazione e alla immissione al commercio, tale da dimostrare nel caso di eventuali controlli di aver rispettato le regole stabilite nel DM 26 luglio 2017 n. 57167, come modificato dal DM 14 marzo 2022 con particolare riguardo ai prodotti di origine animale, con specifici riferimenti alla permanenza in montagna degli animali e alla loro alimentazione, o al luogo di trasformazione dei prodotti, tenuto conto delle linee guida approvate con Decreto Ministeriale 20 luglio 2018 in merito all’origine degli alimenti destinati all’alimentazione degli animali delle filiere zootecniche e dei prodotti derivati di dette filiere.
In caso di variazioni o cessazioni delle condizioni comunicate in prima istanza, ne informa la Regione entro 30 giorni, compilando la relativa modulistica.