Impianti fotovoltaici e termodinamici (produzione di energia elettrica)

Impianti fotovoltaici e termodinamici (produzione di energia elettrica)

La realizzazione di impianti fotovoltaici è semplificata al massimo dalla legislazione vigente.
Spesso è infatti sufficiente (cosiddetta "attività libera" ai sensi dell'art. 7 Dlgs 190/2024) un Modulo preventivo al Gestore rete elettrica e al Comune per installare impianti fotovoltaici inferiori a 12 MW se integrati su coperture di strutture o edifici o installare impianti fotovoltaici inferiori a 5 MW se a terra “nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento” o installare agrivoltaici inferiori a 5 MW “che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale” (vedi art. 7 del DLgs 190/2024).
Si può invece procedere con PAS al Comune per installare impianti fotovoltaici o agrivoltaici fino a 1 MW, e anche oltre tale soglia per alcune tipologie di installazione (vedi art. 8 del DLgs 190/2024).
Nei casi non coperti dalle varie semplificazioni bisogna fare istanza alla Regione (o Stato) e attendere la relativa autorizzazione unica energetica.
Gli impianti termodinamici (che producono energia elettrica mettendo in moto una turbina con il calore) necessitano invece di autorizzazione unica.

Aree vietate al fotovoltaico a terra: le aree agricole sono vietate al mero fotovoltaico a terra dal comma 1 bis art. 20 del Dlgs 199/2021 con le eccezioni ivi previste.

Aree idonee/non idonee al fotovoltaico e criteri regionali di installazione:
- L’articolo 20 del Dlgs 199/2021 ha definito il quadro per individuare le “aree e i siti idonei” Il DL 17/2022 art. 20 comma 3 ha stabilito che anche i beni in uso al Ministero della Difesa sono superfici e aree idonee ex art. 20 Dlgs 199/2021 e per gli stessi si esprime la Soprintendenza speciale PNRR. Il DL 144/22 art. 10 ha allargato l’idoneità ai beni in uso ai Ministeri Interno, Giustizia e agli uffici giudiziari. Il DL 13/2023 art. 16 ha incluso nelle aree idonee ex art. 20 Dlgs 199/2021 pure i beni immobili di proprietà statale. Nelle “aree idonee” i progetti di impianti godono di specifiche semplificazioni procedurali.
- già con la LR 11/2011 e poi con il PAER 2015 la Regione aveva individuato “aree non idonee” al fotovoltaico a terra. Va aggiunto che già la delibera Consiglio regionale 15/2013 individuava criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole.
- Visualizza le aree non idonee su geoscopio/fotovoltaico.

Attenzione: Se non ricadono nelle casistiche cosiddette di “attività libera” o di “PAS” gli impianti fotovoltaici sono solitamente soggetti a preventiva Verifica di VIA se di potenza superiore a 1 MW (500 kW nei casi di dimezzamento della soglia DM 30/03/2015), o di VIA se di potenza superiore a 10 MW. Vedi il D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda, il DLgs 190/2024 art 13 e la L.R. 10/2010.
Adempimenti di VIA similari ci sono per gli impianti termodinamici.

Tipo di impianto

Tipologia di autorizzazione,
fatti salvi eventuali adempimenti di VIA

Procedure da seguire

Fotovoltaici in aree agricole, se al di fuori di aree protette o Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee ex art 20 comma 1 Dlgs 199/21, “e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili” se sono realizzati da soggetti comma 1bis art 11 DL 17/22 nelle modalità ivi indicate

TIPOLOGIA NON ATTIVA

NB non confermata dal Dlgs 199/2021 e inattuato il comma 1 art 20 Dlgs 199/21 (articolo 11 comma 1bis del DL 17/22, come modificato dal DL 19/2024)

TIPOLOGIA NON ATTIVA non confermata dal Dlgs 199/2021 e inattuato il comma 1 art 20 Dlgs 199/21

Fotovoltaici di potenza nominale fino a 5 kW se realizzati secondo le tre condizioni, tutte necessarie, fissate dal Paer:

- la semplificazione è limitata agli impianti di potenza nominale uguale o inferiore a 3 chilowatt
- i moduli siano anche ubicati al suolo ma non su tetto senza alcuna integrazione;
- non sia obbligatoria l'acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.

Attività libera (art. 17 comma 2 della LR 39/2005)
NB E’ fattispecie provvisoriamente ancora esistente, in attesa della nuova legge regionale di adeguamento al Dlgs 190/2024.

Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori, allegando eventuali nullaosta

Tipologie in Allegato A Sez I del Dlgs 190/2024 (comprensive delle opere connesse):

a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;
b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 , di potenza:

1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:

1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale;

Attività “Libera” senza necessità di acquisire alcun assenso fermo restando il rispetto di tutte le norme urbanistiche, tecniche e di sicurezza vigenti
MA vedi Eccezioni 1 e 2 alle righe seguenti

Comunicazione preliminare tramite modulo art. 7 Dlgs 190/2024
MA vedi Eccezioni 1 e 2 alle righe seguenti

Fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;

- aventi una capacità di generazione fino a 200 kWe;

- realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, numero 1444

Attività libera (art. 17 comma 7 della LR 39/2005, paragrafo 12.1 let. B delle Linee guida nazionali).
NB E’ fattispecie provvisoriamente e formalmente ancora esistente, ma superata dalle nuove semplificazioni.

Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori

Eccezione 1: Tipologie in Allegato A Sez I (vedi riga sopra) laddove soggette al solo vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/04 art. 136 lettere B o C

Preliminare autorizzazione paesaggistica di cui all’art 7 Dlgs 190/2024, poi Attività “Libera” senza necessità di acquisire altri assensi, fermo restando il rispetto di tutte le norme urbanistiche, tecniche e di sicurezza vigenti.
Nel caso di vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/04 art. 136 lettera C si può omettere l’autorizzazione paesaggistica qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure gli interventi sulle coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Adempimenti paesaggistici di cui alla cella precedente, poi Comunicazione preliminare tramite modulo art. 7 Dlgs 190/2024

Eccezione 2: Tipologie in Allegato A Sez I (vedi riga sopra) laddove:
a) ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette, o all'interno di siti della rete Natura 2000 (comma 2 art.7 Dlgs 190/24)
b)
presenti vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità … - vedi comma 2 art.7 Dlgs 190/24)
c)
presenti interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico o interferenze nella fascia di rispetto stradale o modifiche agli accessi esistenti o apertura di nuovi accessi (comma 8 art.7 Dlgs 190/24).

Procedura abilitativa semplificata- PAS
(è necessaria disponibilità del sito di impianto)

Presentazione della PAS al Comune

Qualora non ricompresi nelle righe precedenti, tipologie in Allegato B Sez I del Dlgs 190/2024 (comprensive delle opere connesse):

a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, …. i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
b) impianti solari fotovoltaici,
….. di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);»;
f) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici,
…... di potenza fino a 1 MW;

Procedura abilitativa semplificata- PAS
(è necessaria disponibilità del sito di impianto)

Presentazione della PAS al Comune

Fotovoltaici (fermo restando quelli realizzabili in applicazioni delle precedenti casistiche) aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
- la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati

Pas (art. 16bis comma 4 let. E della LR 39/2005, paragrafo 12.2 let. A delle Linee guida nazionali)
NB E’ fattispecie provvisoriamente e formalmente ancora esistente, ma superata dalle nuove semplificazioni.

Presentazione della Pas al Comune

Fotovoltaici (fermo restando quelli realizzabili in applicazioni delle precedenti casistiche) di potenza nominale inferiore a 50 kW

Pas (art. 16 bis comma 4 let. A della LR 39/2005)
NB E’ fattispecie provvisoriamente e formalmente ancora esistente, ma superata dalle nuove semplificazioni.

Presentazione della Pas al Comune

Qualora non ricompresi nelle righe precedenti (quindi non realizzabili come “attività libera” o con PAS) e qualora non di competenza statale (sulla competenza statale vedi riga sotto), impianti fotovoltaici, con loro opere connesse, di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW

Autorizzazione unica, ex art. 13 LR 39/2005, della Regione
(è necessaria disponibilità del sito di impianto)

Istanza alla Regione - Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia"

Qualora non ricompresi nelle righe precedenti (quindi non realizzabili come “attività libera” o con PAS), impianti fotovoltaici, con loro opere connesse, laddove:

- di potenza superiore a 300 MW, o

- collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507

Autorizzazione Unica, ex art. 9 Dlgs 190/2024, statale
(è necessaria disponibilità del sito di impianto)

Istanza al M.A.S.E.

Impianti termodinamici

Autorizzazione Unica di competenza regionale per impianti fino a 300 MW; altrimenti Autorizzazione Unica statale
(è necessaria disponibilità del sito di impianto)

Istanza alla Regione (Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia") o al M.A.S.E., secondo la potenza dell’impianto

 

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