La realizzazione di impianti fotovoltaici è semplificata al massimo dalla legislazione vigente.
Spesso è infatti sufficiente (cosiddetta "attività libera" ai sensi dell'art. 7 Dlgs 190/2024) un Modulo preventivo al Gestore rete elettrica e al Comune per installare impianti fotovoltaici inferiori a 12 MW se integrati su coperture di strutture o edifici o installare impianti fotovoltaici inferiori a 5 MW se a terra “nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento” o installare agrivoltaici inferiori a 5 MW “che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale” (vedi art. 7 del DLgs 190/2024).
Si può invece procedere con PAS al Comune per installare impianti fotovoltaici o agrivoltaici fino a 1 MW, e anche oltre tale soglia per alcune tipologie di installazione (vedi art. 8 del DLgs 190/2024).
Nei casi non coperti dalle varie semplificazioni bisogna fare istanza alla Regione (o Stato) e attendere la relativa autorizzazione unica energetica.
Gli impianti termodinamici (che producono energia elettrica mettendo in moto una turbina con il calore) necessitano invece di autorizzazione unica.
Aree vietate al fotovoltaico a terra: le aree agricole sono vietate al mero fotovoltaico a terra dal comma 1 bis art. 20 del Dlgs 199/2021 con le eccezioni ivi previste.
Aree idonee/non idonee al fotovoltaico e criteri regionali di installazione:
- L’articolo 20 del Dlgs 199/2021 ha definito il quadro per individuare le “aree e i siti idonei” Il DL 17/2022 art. 20 comma 3 ha stabilito che anche i beni in uso al Ministero della Difesa sono superfici e aree idonee ex art. 20 Dlgs 199/2021 e per gli stessi si esprime la Soprintendenza speciale PNRR. Il DL 144/22 art. 10 ha allargato l’idoneità ai beni in uso ai Ministeri Interno, Giustizia e agli uffici giudiziari. Il DL 13/2023 art. 16 ha incluso nelle aree idonee ex art. 20 Dlgs 199/2021 pure i beni immobili di proprietà statale. Nelle “aree idonee” i progetti di impianti godono di specifiche semplificazioni procedurali.
- già con la LR 11/2011 e poi con il PAER 2015 la Regione aveva individuato “aree non idonee” al fotovoltaico a terra. Va aggiunto che già la delibera Consiglio regionale 15/2013 individuava criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole.
- Visualizza le aree non idonee su geoscopio/fotovoltaico.
Attenzione: Se non ricadono nelle casistiche cosiddette di “attività libera” o di “PAS” gli impianti fotovoltaici sono solitamente soggetti a preventiva Verifica di VIA se di potenza superiore a 1 MW (500 kW nei casi di dimezzamento della soglia DM 30/03/2015), o di VIA se di potenza superiore a 10 MW. Vedi il D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda, il DLgs 190/2024 art 13 e la L.R. 10/2010.
Adempimenti di VIA similari ci sono per gli impianti termodinamici.
Tipo di impianto |
Tipologia di autorizzazione, |
Procedure da seguire |
Fotovoltaici in aree agricole, se al di fuori di aree protette o Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee ex art 20 comma 1 Dlgs 199/21, “e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili” se sono realizzati da soggetti comma 1bis art 11 DL 17/22 nelle modalità ivi indicate |
TIPOLOGIA NON ATTIVA NB non confermata dal Dlgs 199/2021 e inattuato il comma 1 art 20 Dlgs 199/21 (articolo 11 comma 1bis del DL 17/22, come modificato dal DL 19/2024) |
TIPOLOGIA NON ATTIVA non confermata dal Dlgs 199/2021 e inattuato il comma 1 art 20 Dlgs 199/21 |
Fotovoltaici di potenza nominale fino a 5 kW se realizzati secondo le tre condizioni, tutte necessarie, fissate dal Paer: - la semplificazione è limitata agli impianti di potenza nominale uguale o inferiore a 3 chilowatt |
Attività libera (art. 17 comma 2 della LR 39/2005) |
Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori, allegando eventuali nullaosta |
Tipologie in Allegato A Sez I del Dlgs 190/2024 (comprensive delle opere connesse): a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato; 1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; 1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale; |
Attività “Libera” senza necessità di acquisire alcun assenso fermo restando il rispetto di tutte le norme urbanistiche, tecniche e di sicurezza vigenti |
Comunicazione preliminare tramite modulo art. 7 Dlgs 190/2024 |
Fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: - realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; - aventi una capacità di generazione fino a 200 kWe; - realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, numero 1444 |
Attività libera (art. 17 comma 7 della LR 39/2005, paragrafo 12.1 let. B delle Linee guida nazionali). |
Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori |
Eccezione 1: Tipologie in Allegato A Sez I (vedi riga sopra) laddove soggette al solo vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/04 art. 136 lettere B o C |
Preliminare autorizzazione paesaggistica di cui all’art 7 Dlgs 190/2024, poi Attività “Libera” senza necessità di acquisire altri assensi, fermo restando il rispetto di tutte le norme urbanistiche, tecniche e di sicurezza vigenti. |
Adempimenti paesaggistici di cui alla cella precedente, poi Comunicazione preliminare tramite modulo art. 7 Dlgs 190/2024 |
Eccezione 2: Tipologie in Allegato A Sez I (vedi riga sopra) laddove: |
Procedura abilitativa semplificata- PAS |
Presentazione della PAS al Comune |
Qualora non ricompresi nelle righe precedenti, tipologie in Allegato B Sez I del Dlgs 190/2024 (comprensive delle opere connesse): a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, …. i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati; |
Procedura abilitativa semplificata- PAS |
Presentazione della PAS al Comune |
Fotovoltaici (fermo restando quelli realizzabili in applicazioni delle precedenti casistiche) aventi tutte le seguenti caratteristiche: - moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; |
Pas (art. 16bis comma 4 let. E della LR 39/2005, paragrafo 12.2 let. A delle Linee guida nazionali) |
Presentazione della Pas al Comune |
Fotovoltaici (fermo restando quelli realizzabili in applicazioni delle precedenti casistiche) di potenza nominale inferiore a 50 kW |
Pas (art. 16 bis comma 4 let. A della LR 39/2005) |
Presentazione della Pas al Comune |
Qualora non ricompresi nelle righe precedenti (quindi non realizzabili come “attività libera” o con PAS) e qualora non di competenza statale (sulla competenza statale vedi riga sotto), impianti fotovoltaici, con loro opere connesse, di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW |
Autorizzazione unica, ex art. 13 LR 39/2005, della Regione |
Istanza alla Regione - Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia" |
Qualora non ricompresi nelle righe precedenti (quindi non realizzabili come “attività libera” o con PAS), impianti fotovoltaici, con loro opere connesse, laddove: - di potenza superiore a 300 MW, o - collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 |
Autorizzazione Unica, ex art. 9 Dlgs 190/2024, statale |
Istanza al M.A.S.E. |
Impianti termodinamici |
Autorizzazione Unica di competenza regionale per impianti fino a 300 MW; altrimenti Autorizzazione Unica statale |
Istanza alla Regione (Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia") o al M.A.S.E., secondo la potenza dell’impianto |