Impianti eolici (produzione di energia elettrica)

Impianti eolici (produzione di energia elettrica)

Esistono vari tipi di impianti in base alla potenza e all'altezza del mozzo (a cui vengono fissati i rotori, cioè le pale).
Spesso è sufficiente (cosiddetta "attività libera" ai sensi dell'art. 7 Dlgs 190/2024) un modulo preventivo al Gestore rete elettrica e al Comune per installare microeolici (impianti "domestici" di altezza fino a 1,5 metri e diametro fino a 1 metro da installare sui tetti delle case o nei giardini).
Si può invece procedere con PAS al Comune per installare impianti eolici fino a 60 kW al di fuori di   aree protette o Rete Natura 2000 (vedi art. 8 del DLgs 190/2024).
Nei casi non coperti dalle varie semplificazioni bisogna fare istanza alla Regione (o Stato) ed attendere la relativa autorizzazione unica energetica.

Aree idonee/non idonee all’eolico:
- L’articolo 20 del Dlgs 199/2021 ha definito il quadro per individuare le “aree e i siti idonei” Il DL 17/2022 art. 20 comma 3 ha stabilito che anche i beni in uso al Ministero della Difesa sono superfici e aree idonee ex art. 20 Dlgs 199/2021 e per gli stessi si esprime la Soprintendenza speciale PNRR. Il DL 144/22 art. 10 ha allargato l’idoneità ai beni in uso ai Ministeri Interno, Giustizia e agli uffici giudiziari. Il DL 13/2023 art. 16 ha incluso nelle aree idonee ex art. 20 Dlgs 199/2021 pure i beni immobili di proprietà statale. Nelle “aree idonee” i progetti di impianti godono di specifiche semplificazioni procedurali.
- già con il PAER 2015 la Regione aveva individuato “aree non idonee all’eolico.
- Visualizza le aree succitate su GEOscopio.

Attenzione: Se non ricadono nelle casistiche cosiddette di “attività libera” o di “PAS” gli impianti eolici sono solitamente soggetti a preventiva Verifica di VIA se di potenza superiore a 1 MW (500 kW nei casi di dimezzamento della soglia DM 30/03/2015), o di VIA se di potenza superiore a 10 MW. Per i parchi eolici di potenza superiore a 30 MWe vi è una procedura di VIA statale. Vedi il D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda, il DLgs 190/2024 art 13 e la L.R. 10/2010.

Tipo di impianto

Tipologia di autorizzazione,
fatti salvi eventuali adempimenti di VIA

Procedure da seguire

Eolici di potenza fino a 5 kW se realizzati secondo le condizioni fissate dal PAER: il Piano richiede che non sia obbligatoria l'acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.

 

Attività libera (art.17 comma 2 della LR 39/2005)
NB E’ fattispecie provvisoriamente ancora esistente, in attesa della nuova legge regionale di adeguamento al Dlgs 190/2024.

Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori, allegando eventuali nullaosta

Tipologie in Allegato A Sez I del Dlgs 190/2024 (comprensive delle opere connesse):

f) singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;
i) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;

Attività “Libera” senza necessità di acquisire alcun assenso fermo restando il rispetto di tutte le norme urbanistiche, tecniche e di sicurezza vigenti
MA vedi eccezioni 1 e 2 alle righe seguenti

Comunicazione preliminare tramite modulo art. 7 Dlgs 190/2024
MA vedi eccezioni 1 e 2 alle righe seguenti

Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro

Attività libera (art.17 comma 3 let. A della LR 39/2005 e DLgs 115/2008)

NB E’ fattispecie provvisoriamente e formalmente ancora esistente, ma riproposta nelle nuove semplificazioni.

Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori, allegando eventuali nullaosta

Eccezione 1: Tipologie in Allegato A Sez I (vedi riga sopra) laddove soggetti al solo vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/04 art. 136 lettere B o C

Preliminare autorizzazione paesaggistica di cui all’art 7 Dlgs 190/2024, poi Attività “Libera” senza necessità di acquisire altri assensi, fermo restando il rispetto di tutte le norme urbanistiche, tecniche e di sicurezza vigenti.
Nel caso di vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/04 art. 136 lettera C si può omettere l’autorizzazione paesaggistica qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici.

Adempimenti paesaggistici di cui alla cella precedente, poi Comunicazione preliminare tramite modulo art. 7 Dlgs 190/2024

Eccezione 2: Tipologie in Allegato A Sez I (vedi riga sopra) laddove:
a) ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette, o all'interno di siti della rete Natura 2000 (comma 2 art.7 Dlgs 190/24)
b)
presenti vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità … - comma 2 art.7 Dlgs 190/24)
c)
presenti interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico o interferenze nella fascia di rispetto stradale o modifiche agli accessi esistenti o apertura di nuovi accessi (comma 8 art.7 Dlgs 190/24).

Procedura abilitativa semplificata- PAS
(è necessaria disponibilità del sito di impianto e conformità urbanistica; altrimenti verificare possibilità istanza di AU)

Presentazione della PAS al Comune

Qualora non ricompresi nelle righe precedenti, tipologie in Allegato B Sez I del Dlgs 190/2024 (comprensive delle opere connesse):
g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;

h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;

Procedura abilitativa semplificata- PAS
(è necessaria disponibilità del sito di impianto e conformità urbanistica; altrimenti verificare possibilità istanza di AU)

Presentazione della PAS al Comune

Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza inferiore a 60 kW

Procedura Abilitativa Semplificata - PAS (art. 16 bis comma 4 let. A della LR 39/2005)
NB E’ fattispecie provvisoriamente e formalmente ancora esistente, ma riproposta nelle nuove semplificazioni.

Presentazione della PAS al Comune

Qualora non ricompresi nelle righe precedenti (quindi non realizzabili come “attività libera” o con PAS) e qualora non di competenza statale (sulla competenza statale vedi casella sotto), impianti Eolici, con loro opere connesse, di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti all’interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000

Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005) della Regione

Istanza alla Regione - Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia”

Qualora non ricompresi nelle righe precedenti (quindi non realizzabili come “attività libera” o con PAS) impianti Eolici, con loro opere connesse, laddove:
- di potenza superiore a 300 MW, o
- collocati
offshore a mare

Autorizzazione unica (art. 9 Dlgs 190/2024) statale

Istanza al M.A.S.E.

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