Diritto al lavoro di persone con disabilità

Diritto al lavoro di persone con disabilità

Il modello toscano di avviamento al lavoro delle persone disabili è basato sul Sistema regionale dei servizi per l'impiego della Regione in base alle competenze affidatele con la riforma del collocamento. La legge prevede l'assunzione obbligatoria per i datori pubblici e privati.

Ai sensi della legge 68/99 articolo 1 comma 1 possono essere iscritti al collocamento obbligatorio i seguenti beneficiari:

  • invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
     
  • invalidi con capacità di lavoro ridotte a meno di un terzo - art. 1 comma 2 legge 222/1984
  • invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%
  • invalidi di guerra
  • invalidi civili di guerra e per servizio
  • persone non vedenti o sordomute

L'art. 18 della legge 68/99 prevede che, in attesa di una disciplina organica sul diritto al lavoro delle altre categorie protette, possono essere iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio anche i seguenti beneficiari:

  • orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause
  • coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (cosiddetti equiparati) esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale
  • profughi italiani rimpatriati - legge 763/81
  • vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anche se non in stato di disoccupazione - legge 407/98 come modificata dalla legge n. 288/99
  • familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione - legge 407/98 come modificata dalla legge n. 288/99
  • vittime del dovere, anche se non in stato di disoccupazione - legge n. 466/80, legge  n. 266/2005,  D.P.R. n. 243/2006
  • familiari delle vittime del dovere, esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione - legge n. 466/80, legge  n. 266/2005,  D.P.R. n. 243/2006

 

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