Il modello toscano di avviamento al lavoro delle persone disabili è basato sul Sistema regionale dei servizi per l'impiego della Regione in base alle competenze affidatele con la riforma del collocamento. La legge prevede l'assunzione obbligatoria per i datori pubblici e privati.
Ai sensi della legge 68/99 articolo 1 comma 1 possono essere iscritti al collocamento obbligatorio i seguenti beneficiari:
- invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
- invalidi con capacità di lavoro ridotte a meno di un terzo - art. 1 comma 2 legge 222/1984
- invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%
- invalidi di guerra
- invalidi civili di guerra e per servizio
- persone non vedenti o sordomute
L'art. 18 della legge 68/99 prevede che, in attesa di una disciplina organica sul diritto al lavoro delle altre categorie protette, possono essere iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio anche i seguenti beneficiari:
- orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause
- coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (cosiddetti equiparati) esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale
- profughi italiani rimpatriati - legge 763/81
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anche se non in stato di disoccupazione - legge 407/98 come modificata dalla legge n. 288/99
- familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione - legge 407/98 come modificata dalla legge n. 288/99
- vittime del dovere, anche se non in stato di disoccupazione - legge n. 466/80, legge n. 266/2005, D.P.R. n. 243/2006
- familiari delle vittime del dovere, esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione - legge n. 466/80, legge n. 266/2005, D.P.R. n. 243/2006