Stato di disoccupazione

Ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 150/2015 e D.L. 4/2019) sono considerate disoccupate le persone che:

  1. dichiarano la propria immediata disponibilità a svolgere un'attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro;
     
  2. e che soddisfano alternativamente uno dei seguenti requisiti:
  • sono privi di impiego;
  • sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR di cui al DPR 917/1986 (euro 8.145 prospettici annui per lavoro dipendente, euro 4.800 annui per lavoro autonomo, euro 8.145 annui per lavoro parasubordinato come da Circolare ANPAL 1/2019).

Si considerano privi di impiego i soggetti che non svolgono alcuna forma di attività lavorativa subordinata, parasubordinata o autonoma. A tale scopo l'esercizio d'impresa è da ritenersi equiparato al lavoro autonomo.
Il lavoro occasionale di cui all’art. 54-bis del D.L. 50/2017 (Libretto Famiglia/Contratto di prestazione occasionale) è invece compatibile con lo stato di disoccupazione per espressa previsione normativa, così come le attività che non costituiscono rapporto di lavoro, ancorché  remunerate, quali ad esempio  tirocini, work experience, borse lavoro e  attività di pubblica utilità.

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