Il contratto di apprendistato è la principale tipologia contrattuale a tempo indeterminato per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
È regolato dal decreto legislativo 81/2015 il quale all’articolo 41 ne stabilisce l’articolazione in tre tipologie:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione e ricerca
Lo stesso articolo prevede che l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrino organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro.
L’elemento caratterizzante dell’apprendistato è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro è tenuto ad erogare, come corrispettivo della prestazione di lavoro, non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Queste due obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternative o accessorie.
Mentre l’apprendista ha la convenienza di imparare una professione, il datore di lavoro ha la possibilità di beneficiare di agevolazioni di tipo normativo, contributivo ed economico.