ATTENZIONE: quelle riassunte sotto sono le procedure per i nuovi progetti di impianti energetici da rinnovabili o impianti assimilati a seguito del D.lgs. 190/25 ma in attesa del recepimento da parte della legge regionale dello stesso decreto legislativo.
NOTA BENE: questa pagina ha solo finalità divulgative. Per le norme in vigore i testi ufficiali sono quelli su Burt e Gazzetta Ufficiale.
Le procedure autorizzative da seguire per arrivare all'installazione di un impianto, alimentato da fonti rinnovabili, sono semplificate al massimo e variano in base alla sua tipologia, grandezza e potenza. Agli impianti di produzione energetica da rinnovabili l’attuale normativa assimila gli impianti di produzione di biometano, gli elettrolizzatori (produzione di idrogeno), gli impianti di accumulo elettrochimico. In questa sezione puoi consultare una guida.
Per gli impianti più impattanti è prevista una autorizzazione unica energetica, rilasciata dalla Regione (o Stato in casi particolari), che tiene luogo o in cui confluiscono tutti gli atti necessari a costruire sia l'impianto che le opere connesse, compreso il titolo/permesso di costruzione.
Per le modalità di istanza alla Regione di autorizzazione degli impianti da rinnovabili consulta la pagina Istanza autorizzazioni energetiche
Sotto determinate taglie di impianto l'autorizzazione energetica è sostituita da:
- semplice comunicazione preventiva (nel caso di intervento considerato "attività libera": "libera" non in quanto "senza regole" ma in quanto "senza necessità di autorizzazione specifica"), da presentarsi tramite il Modulo Unico di cui all’art 7 del DLgs 190/2024 o, per le fattispecie non ancora inserite nel Modulo Unico, con comunicazione al Comune territorialmente competente ai sensi dell'art.17 della legge regionale 39/2005 "Disposizioni in materia di energia", o
- Procedura Abilitativa Semplificata (Pas) ai sensi del decreto legislativo 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, o
- solo in rari casi Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia).
La Comunicazione preventiva per "attività libera" di norma non richiede asseverazioni da parte dei progettisti (vedi art. 7 DLgs 190/2024). Solo in rari casi indicati nelle tabelle di seguito (derivanti da normative precedenti al Dlgs 190/24), richiede l'asseverazione del progettista, la cosiddetta "Comunicazione Inizio Lavori Asseverata" (CILA).
Alla pagina comunicazione interventi energetici in attività libera vengono dettagliate modalità di tale comunicazione.
La Pas (dichiarazione asseverata accompagnata da relazione progettuale) è quella procedura abilitativa che, prima ai sensi del DLgs 28/2011 e ora del DLgs 190/2024 , nel caso di impianti da fonti rinnovabili ha sostituito la presentazione della vecchia DIA (vedi art. 8 DLgs 190/2024).
Alla pagina procedura abilitativa semplificata vengono dettagliate modalità di tale procedura.
Attenzione: la PAS, la SCIA,e la Comunicazione preventiva (laddove permesse) tengono luogo delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio dell’impianto energetico.
Però, a meno di espresse eccezioni normative (limitate solo ad alcune fattispecie) comunque si richiede il rispetto dei piani comunali o regionali e l’acquisizione dei nullaosta specifici. Ad es. se la zona è sottoposta a particolari vincoli (un vincolo paesaggistico o idrogeologico o altro) dovranno di norma essere acquisiti i nullaosta corrispondenti; in caso di impianto sottoposto a PAS da realizzarsi in area con un vincolo paesaggistico ai sensi del DLgs 42/2004 dovrà quindi essere acquisita la relativa autorizzazione paesaggistica.
Di seguito quindi, divisi per fonti energetica, sono riportati i nuovi impianti a cui si applica la Autorizzazione unica energetica regionale (o statale) o PAS o SCIA o Comunicazione preventiva.
Invece per le modifiche di impianti a fonti rinnovabili già esistenti si veda “autorizzazioni modifiche impianti fonti rinnovabili e assimilati"
Per alcune di queste fonti la Regione ha individuato criteri e indirizzi di installazione (legge regionale 11/2011 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia" e Piano ambientale energetico 2015). Vedi i riferimenti in fondo ad ogni paragrafo. D’altra parte lo Stato con l’articolo 20 del DLgs 199/2021 ha istituito le “aree e i siti idonei”alle FER, cioè aree e siti riconosciuti dalla norma come ad alto potenziale per i vari impianti FER (soprattutto per i fotovoltaici). Provvisoriamente le “aree e siti idonei” sono individuati dal comma 8 dello stesso art. 20, nonché dal DL 17/2022 art. 20 comma 3 (beni in uso al Ministero della Difesa), dal DL 144/22 art. 10 (beni in uso ai Ministeri dell'interno, della giustizia e agli uffici giudiziari) e dal DL 13/2023 art. 16 (beni immobili di proprietà statale). |
Sugli impianti in questione si riportano le seguenti norme in ordine cronologico:
a) le Linee Guida nazionali sulle fonti rinnovabili (decreto 10 settembre 2010 del ministero dello Sviluppo economico) applicate direttamente anche in Toscana a partire dal 2 gennaio 2011; e) la legge regionale 44/2024 “Disciplina del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale” con cui è stata aggiornata la legge regionale 39/2005 per il coordinamento delle procedure di Autorizzazione e di VIA. |