Società a responsabilità semplificata (srls)

Società a responsabilità semplificata (srls)

Può essere aperta con contratto o atto unilaterale esclusivamente da persone fisiche.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Questo deve contenere i dati anagrafici e i requisiti della società
Art. 3 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", meglio noto come decreto sulle liberalizzazioni convertito con legge del 24 marzo 2012, n. 27, che ha introdotto l'articolo 2463-bis del Codice civile, modificato dal comma 13 dell'articolo 4 del decreto lavoro (decreto legge 76/2013)

Il nuovo art. 2463 bis c.c. istituisce la fattispecie della società a responsabilità limitata semplificata, che quale gode di un regime particolarmente agevolato sia con riferimento all'ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione, sia per le formalità di accesso che saranno meno onerose rispetto ai costi da sostenere per la "tradizionale" società a responsabilità limitata (s.r.l.)

Le caratteristiche che contraddistinguono la Società a Responsabilità Limitata semplificata sono:

  • il capitale sociale richiesto è compreso tra 1 e 10.000,00 euro;
  • l’atto costitutivo non prevede alcuna spesa notarile;
  • gli amministratori della società non devono necessariamente essere soci, ma possono essere esterni alla struttura societaria.


Un'ulteriore importante differenza riguarda la tipologia di conferimenti che possono essere esclusivamente effettuati in denaro (limitatamente alla fase iniziale di costituzione della società) e devono essere versati direttamente all'organo amministrativo, laddove, invece, nella società a responsabilità limitata, gli stessi possono essere fatti da ciascun socio o attraverso il versamento di crediti, ovvero mediante conferimento di beni in natura (art. 2463, co. 2, n. 5 c.c.)

L'obiettivo del legislatore era favorire l'accesso dei giovani all'esercizio dell'attività di impresa. Nelle intenzioni iniziali la possibilità di accedere alla società a responsabilità limitata semplificata era riservata soltanto alle persone fisiche di età inferiore ai 35 anni. Tuttavia, a giugno 2013, con il decreto legge 76/2013 del Governo Letta, unitamente ad altre modifiche, il requisito relativo all’età dei soci è stato abolito e pertanto la società a responsabilità semplificata, a partire da quella data, può essere costituita da persone fisiche di qualunque età.
La società a responsabilità limitata semplificata è dunque preclusa - nella fase di costituzione della società - alle persone giuridiche, quali società, associazioni o consorzi.


Per approfondire

-  Circolare Mise 3657/C del 2 gennaio 2013  >>> parere del Mise a tutte le Camere di commercio

 

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