Prodotto di montagna

Prodotto di montagna

E’ l’indicazione facoltativa di qualità riservata ai prodotti ottenuti in territori definiti “montani”, istituita  ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012  Reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.


Cos'è Prodotto di montagna

Con l’indicazione di qualità Prodotto di montagna in etichetta, il Parlamento e la Commissione Europea hanno dato atto che i prodotti ottenuti in aree montane hanno una diversa qualità rispetto agli stessi prodotti ottenuti invece in aree non montane, e questa informazione può essere data ai consumatori, uniformemente in Europa, con chiarezza e senza indurli in errore. E’ un esplicito riconoscimento delle differenti condizioni produttive per chi opera in montagna, zone maggiormente sottoposte a limitazioni climatiche e pedologiche che hanno conseguenza sulla stagionalità, sulle tipologie di razze, vegetali e processi produttivi utilizzati e che in ogni caso non possono mai essere “spinti” come avviene invece in condizioni di pianura.

Inoltre, la possibilità di utilizzare come leva di marketing l’indicazione Prodotto di montagna è un riconoscimento che va ben oltre il valore economico: implicitamente si riconosce il valore sociale e di tenuta del territorio agli operatori di quelle aree.

Prodotto di Montagna è un'indicazione facoltativa di qualità europea, esclusivamente riservata alla valorizzazione dei prodotti destinati all’alimentazione umana (All. I del TFUE Trattato europeo) purché siano rispettate le condizioni d’uso stabilite dalla Commissione Europea e con proprio decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, poi successivamente modificato, per cui le materie prime, o gli alimenti degli animali nelle filiere zootecniche, devono provenire essenzialmente da zone di montagna; e la cui trasformazione, nel caso di prodotti trasformati, avvenga in zone di montagna.

Prodotto di montagna è applicabile ai soli prodotti ottenuti esclusivamente nelle aree dei Comuni interamente o parzialmente montani, nell’ambito delle “Zone montane ai sensi dell’art.32, par 1 a) del Reg. UE 1305/2013” (di colorazione marrone), tali zone per la Regione Toscana sono consultabili sul servizio web gis GEOSCOPIO.

Per accrescere la visibilità sul mercato dei Prodotti di montagna, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha con proprio decreto istituito il logo Prodotto di montagna decretandone l’obbligatorietà dell’uso sulle confezioni. A tale logo sono associabili altri marchi, simboli e loghi purché non ingenerino confusione nei consumatori.

 

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