Normativa in materia di Manifestazioni Fieristiche

Normativa in materia di Manifestazioni Fieristiche

La normativa regionale toscana sulle manifestazioni fieristiche disciplina le attività volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in quartieri e spazi fieristici, le modalità per il riconoscimento della qualificazione delle manifestazioni, nonché i requisiti degli spazi da adibire, in via permanente o temporanea, all’effettuazione delle fiere, adeguandosi nel contempo ai contenuti dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).

La regolamentazione di questo settore è contenuta principalmente in:

  • Titolo II, Capo X della Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 - "Codice del Commercio"
  • Titolo III, Capo I del Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R - "Manifestazioni fieristiche"

Tipologie di Fiere in Toscana:

Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza “internazionale”, “nazionale”, “regionale” e “locale” in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori. 

I requisiti per le varie qualifiche sono descritti negli articoli 16, 17, 19, e 20 del Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R, mentre i dettagli per l'organizzazione delle fiere regionali, nazionali e internazionali sono contenuti negli articoli 20, 21, 22 e 24 della l.r. 62/2018.

Requisiti per i Quartieri Fieristici:

  • Fiere Internazionali (Art. 21)
    I quartieri fieristici devono essere ben collegati, disporre di parcheggi adeguati e garantire la sicurezza degli impianti. Devono offrire vari servizi, tra cui sale conferenze, pronto soccorso, ristorazione, servizi bancari e un centro per il supporto degli espositori internazionali. Se la fiera si svolge in uno spazio non permanente, questi servizi possono essere disponibili nelle immediate vicinanze.
     
  • Fiere Nazionali (Art. 22)
    Anche per le fiere nazionali sono richiesti servizi di collegamento, sicurezza e sale per conferenze, oltre a parcheggi, ristoranti e pronto soccorso. Le informazioni sugli espositori e sulle attività in programma devono essere facilmente accessibili. In caso di spazi espositivi non permanenti, i servizi possono essere resi disponibili nelle vicinanze.
     
  • Controllo dei Requisiti (Art. 24)
    Se un quartiere fieristico non rispetta i requisiti previsti, può ospitare manifestazioni nazionali o internazionali solo se presenta un piano di adeguamento entro 60 giorni. Tale piano deve essere completato entro un anno; in caso contrario, il quartiere non potrà più ospitare eventi con la qualifica non conforme.
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