La normativa regionale toscana sulle manifestazioni fieristiche disciplina le attività volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in quartieri e spazi fieristici, le modalità per il riconoscimento della qualificazione delle manifestazioni, nonché i requisiti degli spazi da adibire, in via permanente o temporanea, all’effettuazione delle fiere, adeguandosi nel contempo ai contenuti dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).
La regolamentazione di questo settore è contenuta principalmente in:
- Titolo II, Capo X della Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 - "Codice del Commercio"
- Titolo III, Capo I del Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R - "Manifestazioni fieristiche"
Tipologie di Fiere in Toscana:
Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza “internazionale”, “nazionale”, “regionale” e “locale” in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
I requisiti per le varie qualifiche sono descritti negli articoli 16, 17, 19, e 20 del Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R, mentre i dettagli per l'organizzazione delle fiere regionali, nazionali e internazionali sono contenuti negli articoli 20, 21, 22 e 24 della l.r. 62/2018.
Requisiti per i Quartieri Fieristici:
- Fiere Internazionali (Art. 21)
I quartieri fieristici devono essere ben collegati, disporre di parcheggi adeguati e garantire la sicurezza degli impianti. Devono offrire vari servizi, tra cui sale conferenze, pronto soccorso, ristorazione, servizi bancari e un centro per il supporto degli espositori internazionali. Se la fiera si svolge in uno spazio non permanente, questi servizi possono essere disponibili nelle immediate vicinanze.
- Fiere Nazionali (Art. 22)
Anche per le fiere nazionali sono richiesti servizi di collegamento, sicurezza e sale per conferenze, oltre a parcheggi, ristoranti e pronto soccorso. Le informazioni sugli espositori e sulle attività in programma devono essere facilmente accessibili. In caso di spazi espositivi non permanenti, i servizi possono essere resi disponibili nelle vicinanze.
- Controllo dei Requisiti (Art. 24)
Se un quartiere fieristico non rispetta i requisiti previsti, può ospitare manifestazioni nazionali o internazionali solo se presenta un piano di adeguamento entro 60 giorni. Tale piano deve essere completato entro un anno; in caso contrario, il quartiere non potrà più ospitare eventi con la qualifica non conforme.