I datori di lavoro pubblici economici e privati assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 L. 68/99.
La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'art. 8 L. 68/99 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
Nel caso di mancata assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo all'assunzione
- gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificatamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili
- gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro