Possono essere ammessi al finanziamento:
a) le verifiche tecniche su edifici strategici e rilevanti (individuati ai sensi dell'OPCM 3274/2003, art. 2 comma 4);
b) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico che risultino necessari a seguito di verifiche tecniche già' eseguite con le modalità' di cui alla lettera a);
c) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico che, anche in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalità' di cui alla lettera a), si riferiscano ad opere per le quali, da studi e documenti già' disponibili, risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale.