Le principali fonti di inquinamento elettromagnetico ad alta frequenze sono gli impianti di radiocomunicazione, ed in particolare gli impianti di radiodiffusione televisiva e radiofonica e le Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare. Ai suddetti impianti bisogna comunque aggiungere altre tipologie di impianti di tecnologie più recenti, quali il wi-fi e il wi-max, i quali benchè di potenze in genere limitate, in futuro a causa di una possibile diffusione capillare potrebbero diventare una fonte di inquinamento importante, se non la principale.
I limiti normativi di esposizione per la popolazione sono stabiliti uniformemente sul territorio nazionale dal DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" come integrato dalle disposizioni di cui all'art 14 comma 8 del D.L. 179/2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221).
Gli impianti di radiodiffusione televisiva e radiofonica sono di norma collocati in punti elevati del territorio, al di fuori dei centri abitati, e coprono bacini di utenza che possono interessare anche più province. La loro potenza è spesso superiore al kW.
Le stazioni radio base vengono invece installate in città e vicino ai centri abitati coprendo ciascuna un'area di territorio (cella) di estensione contenuta con potenze di emissione dell'ordine delle decine di watt. Essendo quindi assai diffuse nei centri abitati, le SRB sono gli impianti che generano nella popolazione maggiori preoccupazioni. Grazie alle valutazioni preventive effettuate da ARPAT in sede di autorizzazione, questa tipologia di impianti non crea in genere situazioni di superamento dei limiti normativi. Gli impianti di radiodiffusione invece, in particolare quelli radiofonici (radio FM), i quali hanno potenze di irradiazione elevate la cui installazione risale non raramente a decenni or sono in alcuni casi creano possono creare situazioni di superamento dei limiti normativi.
Legge 49/2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione"
La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 ha sostituito la precedente l.r. 54/00 aggiornandola alla normativa statale nel frattempo intervenuta (in particolare la legge quadro l. 36/2011 e il Codice delle comunicazioni elettroniche d. lgs 159/2003) e rispondendo all'esigenza di una più efficace tutela dall'inquinamento elettromagnetico e dell'ambiente da conseguirsi in primo luogo attraverso un'attenta localizzazione degli impianti. La l.r. prevede che il comune pianifichi le installazioni degli impianti attraverso lo strumento del programma comunale degli impianti, il quale deve rispettare dei criteri localizzativi definiti dalla legge stessa.
Di seguito si riportano sinteticamente i principali contenuti della l.r. 49/2011:
- Concetto della minimizzazione dell'impatto elettromagnetico e del rispetto del principio di precauzione
La legge ha l'obiettivo di conseguire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (art.1 "Finalità"). Tale minimizzazione risponde al principio di precauzione di cui al trattato istitutivo dell'Unione Europea ed è conseguita attraverso un'opportuna localizzazione degli impianti di radiocomunicazione che risponda ai criteri di localizzazione specificati in legge compatibilmente all'esigenze di funzionalità delle reti di telecomunicazione.
- Campo di applicazione
La legge si applica (Art.2 "Ambito oggettivo") agli impianti già oggetto della l.r. 54/00, gli impianti di radiocomunicazione con potenza irradiata superiore a 5 W e gli impianti con potenza EIRP superiore ai 100 W. La legge si applica limitatamente ad alcuni articoli anche ai microimpianti ed agli impianti fissi ad uso radioamatoriale secondo le definizioni riportate all'art.3
- Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo per l'installazione degli impianti e programma di sviluppo comunale degli impianti
I Comuni rilasciano il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica degli impianti secondo le procedure di cui al Codice delle Comunicazioni elettroniche (artt. 86 e seguenti) e secondo le previsioni di cui agli artt. 9 e 10 della legge regionale. I titoli abilitativi sono rilasciati in coerenza con le previsioni del Programma comunale degli impianti (art. 9 l.r. 49/2011). Il suddetto Programma contiene le ipotesi di localizzazione futura degli impianti e viene approvato dal Comune sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori mediamente procedure di partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati. I programmi di sviluppo comunale degli impianti rispettano i criteri di localizzazione definiti dall'art.11
- Criteri di localizzazione
La localizzazione degli impianti avviene nel rispetto dei criteri localizzativi specificati all'art. 11 "Obiettivi di qualità":
- gli impianti radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
- gli altri impianti sono posti prioritariamente in aree di proprietà pubblica;
- in aree di interesse monumentale-paesaggistico è consentita l'installazione con soluzioni tecnologiche che mitighino l'impatto visivo;
- è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture e siti comuni;
- è vietata l'installazione su ospedali scuole e altri edifici a meno che per necessarie esigenze di servizio installazioni alternative siano peggiori per l'impatto elettromagnetico.
- Introduzione dell'inventario dei microimpianti
L'art.6 prevede l'istituzione presso l'esistente catasto regionale degli impianti di un archivio dei microimpianti con i dati relativi agli impianti agli impianti di bassa potenza per l'accesso del pubblico a servizi di telefonia mobile e a servizi internet.
- Comitato tecnico per gli impianti >> L'art. 7 introduce il Comitato tecnico per gli impianti con compiti di consulenza tecnica per questioni concernenti l'approvazione dei programmi comunali degli impianti e le problematiche di risanamento e delocalizzazione.
- Risanamento degli impianti >> Il risanamento degli impianti che superano i limiti normativi è disciplinato dall'art 12, relativo alle azioni di risanamento che il comune ordina entro un anno dall'accertamnento del superamento, e dall'art 16 relativo al Piano di risanamento di competenza regionale.
Il risanamento è conseguito attraverso la messa in atto di azioni a cura e spese dei titolari degli impianti. Le azioni per il risanamento possono prevedere la delocalizzazione degli impianti.
- Sanzioni
Viene sanzionato (art. 15 "sanzioni amministrative") l'esercizio in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all'art.10. E' sanzionato il superamento dei valori limite normativi di esposizione ai campi elettromagnetici, secondo quanto già previsto dalla l. 36/2001. E' sanzionata la mancata presentazione delle dichiarazione dei gestori al catasto regionale degli impianti.
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