Esoneri parziali

Esoneri parziali

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che non possono occupare l'intera
percentuale dei disabili
, per le speciali condizioni della loro attività, possono presentare domanda per essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, ai sensi dell'art. 5, L. 68/99 e successivo D.M. 357/2000, a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art. 14, L. 68/99) un contributo esonerativo di euro 39,21 per ciascuna unità non assunta, per ogni giorno lavorativo.

La Regione Toscana, con delibera Giunta Regionale n. 381 del 13 aprile 2001, fissa le procedure
per la concessione degli esoneri
, le scadenze per il versamento dei contributi esonerativi e la
maggiorazione del 10%, su base annua della sanzione amministrativa, qualora il controllo
accerti un'omissione totale o parziale del contributo dovuto.

Le domande di autorizzazione all'esonero devono essere presentate all’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI) - Settore Servizi per il lavoro dove l'impresa ha sede legale
tramite PEC all’indirizzo: arti@postacert.toscana.it

Il contributo esonerativo deve essere versato in due rate semestrali con scadenza 30 aprile e
31 ottobre di ogni anno con una di queste modalità

  • bollettino postale conto corrente postale n. 15707516 intestato a "Contributo esonero sanzioni disabili-Lavoro"

  • bonifico bancario codice IBAN IT 83 L 07601 02800 000015707516

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