Sono tenuti all'assunzione obbligatoria, così come previsto dall'art. 3 della Legge 68/99, tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, nelle seguenti misure:
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1 lavoratore disabile |
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2 lavoratori disabili |
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7% dei lavoratori occupati + 1% art. 18 comma 2 |
I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione.
I lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva ma devono avere una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% oppure superiore al 45% per cento nel caso di disabilità intellettiva e psichica.