L'articolo 10 del D.lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 ha modificato l'articolo 13 della L. 68/99, prevedendo - per le assunzioni delle persone con disabilità effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 – un nuovo incentivo che varia, rispetto a quanto precedentemente previsto, sia in entità che per le modalità di richiesta.
La concessione di tale incentivo non necessita della stipula di una convenzione con gli Enti preposti.
La domanda di fruizione dell'incentivo deve essere trasmessa in via telematica all'INPS.
A seguito dell'autorizzazione, l'incentivo può essere fruito dal datore di lavoro con conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Chi può accedere al beneficio
L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore. Rientrano tra i datori di lavoro ammessi a godere del beneficio di cui all'art. 13 della legge n. 68/99 anche gli enti pubblici economici, tenuto conto che, come previsto dall'articolo 3, comma 6, della medesima legge 68/1999, agli stessi si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
Lavoratori per i quali spetta l'incentivo
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lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni
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lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni
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lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
L'incentivo spetta per:
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assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016
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lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. L'incentivo può essere riconosciuto - per tutta la durata del contratto - anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi
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rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001
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rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità
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assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell'ipotesi in cui l'invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato
Misura e durata dell'incentivo
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Durata di 36 mesi per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- contributo pari al 70% in caso di riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%
- contributo del 35% nel caso di riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%
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Durata di 60 mesi per lavoratori con disabilità intellettiva e psichica per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi
- contributo pari al 70% in caso di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%